Quando un lavoratore si assenta per malattia, è fondamentale seguire una serie di procedure per garantire che l’assenza sia giustificata. Il primo passo consiste nel recarsi dal medico curante per ottenere un certificato che attesti lo stato di salute. Questo documento, trasmesso telematicamente all’INPS e al datore di lavoro, è essenziale ma non sempre definitivo. In caso di contestazioni da parte del datore, il processo può diventare complesso.
Certificato medico: importanza e limitazioni
Il certificato rilasciato dal medico curante rappresenta la prima prova dello stato di malattia del dipendente. Tuttavia, non ha valore assoluto; la sua validità può essere messa in discussione se sorgono dubbi sulla reale incapacità lavorativa del dipendente. La legge prevede che il datore di lavoro possa avviare controlli sull’autenticità della malattia dichiarata.
Le modalità principali attraverso cui il datore può verificare l’assenzeismo includono:
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- Visite fiscali: Richieste all’INPS per accertamenti diretti sullo stato di salute.
- Indagini private: Utilizzo di investigatori privati per monitorare comportamenti potenzialmente incompatibili con lo stato dichiarato .
Il medico fiscale ha il potere legale di confermare o modificare la prognosi indicata nel certificato originale. Se durante una visita fiscale vengono riscontrati segni che smentiscono l’invalidità dichiarata, il professionista dell’INPS può valutare il lavoratore idoneo a riprendere servizio.
Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 7/2006 dell’Agenzia delle Entrate, le decisioni del medico fiscale possono variare da una riduzione della prognosi a una conferma della diagnosi iniziale o alla dichiarazione d’idoneità al lavoro.
Conseguenze in caso di referto negativo
Se il referto redatto dal medico fiscale non conferma lo stato d’infermità riportato nel certificato originale, si possono generare conseguenze significative per il lavoratore. Tra queste vi sono:
- Interruzione dell’indennità economica correlata alla malattia.
- Riconoscimento dell’assenza come ingiustificata.
- Obbligo immediato a riprendere servizio secondo quanto indicato dal medico INPS.
In tali situazioni, è importante sottolineare che i dipendenti hanno diritto a contestare l’esito della visita fiscale esprimendo opposizione direttamente al professionista presente durante l’accertamento; questa annotazione sarà poi trasmessa ai superiori competenti presso l’INPS.
Ricorsi amministrativi e tutela legale
Nel caso in cui venga negata l’indennità o si verifichino contestazioni disciplinari basate su un referto negativo del medico fiscale, i lavoratori hanno diverse opzioni legali disponibili:
- Presentazione di ricorso amministrativo all’INPS.
- In caso d’insuccesso nella prima fase, possibilità d’appello presso un Giudice del Lavoro competente.
Quest’ultimo avrà facoltà discrezionale nell’esaminare le prove presentate dalle parti coinvolte e potrà nominare anche un Consulente Tecnico d’Ufficio con funzione consultiva riguardo allo stato clinico retrospettivo del dipendente.
È cruciale notare che spetta al lavoratore dimostrare la propria condizione patologica attraverso adeguati documenti medici e testimonianze valide.
Controllo da parte dei datori: indagini private
Sebbene i controlli sanitari siano principalmente gestiti dai medici fiscali dell’INPS, anche i datori possono intraprendere azioni investigative nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia. Secondo sentenza della Cassazione , è consentito utilizzare agenzie investigative qualora ci siano sospetti fondati su comportamenti incompatibili con lo status sanitario comunicato dall’impiegato.
Anche se viene emesso un giudizio positivo dalla visita fiscale effettuata dall’INPS riguardo alla condizione sanitaria del dipendente assente per malattia, ciò non esclude completamente la possibilità da parte dei datori stessi di sollevare questioni sull’affidabilità complessiva delle attestazioni sanitarie ricevute dai loro collaboratori.
Ruolo del medico competente nell’ambiente aziendale
Spesso c’è confusione tra le funzioni svolte dal medico competente aziendale — noto anche come “medico del lavoro” — rispetto ai medici fiscali incaricati dall’INPS. Il primo viene designato dal datore ed ha compiti specificamente orientati verso la sorveglianza sanitaria nei luoghi occupazionali ed alla prevenzione degli incidenti sul posto stesso; tuttavia non ha autorità sulle assenze dovute a motivazioni sanitarie comuni né può effettuare visite domiciliari ai dipendenti ammalati.
Il suo ruolo rimane circoscritto alla valutazione dell’idoneità fisica rispetto alle mansioni assegnate senza entrare nel merito delle patologie comunicate dai medici curanti esterni all’ambiente aziendale stesso.
Contestazione formale dei certificati medici
La responsabilità formale nella contestazione dei certificati rilasciati ricade esclusivamente sui datori di lavoro piuttosto che sui medici competenti. Essenzialmente, essendo questi ultimi privativi rispetto alle loro funzioni tecniche, non possiedono alcun potere vincolante sulle decisioni finalizzate a invalidarli. I titolari possono raccogliere prove concrete, rispettando sempre norme sulla privacy, dimostrando comportamenti incoerenti con quanto comunicato dalla documentazione medica ufficiale oppure intraprendere azioni legali presso gli organi di giustizia competenti supportandosi eventualmente mediante rapportistica specialistica proveniente dagli investigatori autorizzati in aggiunta ad eventuali perizie tecniche alternative.
La posizione giuridicamente valida resta quella dove onus probandi grava interamente sul datore di lavoro che deve fornire evidenza dell’infondatezza od irragionevolezza delle affermazioni contenute nelle attestazioni sanitarie fornite dai propri collaboratori prima della conclusione finale.
In sintesi, l’intera questione relativa alle controversie derivanti dalle assenze per malattia continua ad essere oggetto di dibattito consistente tra diritti individuali dei lavoratori ed esigenze organizzative aziendali; pertanto ogni singolo caso richiede attenzione specifica affinché vengano tutelati sia gli interessi degli impiegati che quelli imprenditoriali.