Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta e la sua rilevanza nel reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la gestione fiscale del credito d’imposta per i bonus edilizi, stabilendo che valore nominale e costi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla gestione fiscale del credito d’imposta derivante dai bonus edilizi, in particolare per quanto riguarda la sua incidenza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. La risposta n. 171, pubblicata il 26 giugno 2025, affronta tre quesiti presentati da un’associazione di commercialisti e stabilisce che il valore nominale del credito d’imposta e i costi sostenuti concorrono alla formazione del reddito.

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Dettagli sulla risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta n. 171, l’Agenzia ha esaminato vari aspetti legati al regime fiscale degli interessi attivi da conto corrente, al premio di assicurazione professionale riaddebitato e al differenziale derivante dalla cessione dei bonus edilizi. Questi elementi sono stati analizzati in relazione all’articolo 54 del TUIR , che regola la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi.

L’associazione richiedente aveva acquistato nel corso dell’anno un credito d’imposta originato da interventi edilizi a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo aspetto è cruciale poiché determina come questi crediti debbano essere trattati fiscalmente.

Il terzo quesito: natura e imputazione temporale

Il terzo quesito posto dall’associazione riguardava specificamente la natura e l’imputazione temporale dei proventi derivanti dalla cessione di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. L’Agenzia ha fatto riferimento all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, evidenziando le modalità attraverso cui i soggetti possono optare per sconti o cessionari dei crediti stessi.

In particolare, l’articolo stabilisce che chi sostiene spese per interventi specificati può scegliere tra diverse opzioni: ricevere uno sconto immediato o cedere il proprio credito ad altri soggetti. Inoltre, viene chiarita anche la modalità con cui questi crediti devono essere utilizzati in compensazione secondo le rate residue non fruite della detrazione spettante.

Introduzione del principio di onnicomprensività

Con l’introduzione della nuova normativa sul principio di onnicomprensività tramite il decreto n. 192/2024, si modifica significativamente come vengono considerati i proventi nel calcolo del reddito da lavoro autonomo a partire dal periodo d’imposta successivo al 2024. Questo nuovo approccio implica che tutte le somme percepite nell’ambito dell’attività professionale devono essere considerate ai fini fiscali.

L’Agenzia sottolinea quindi che sia il valore nominale acquisito dal credito sia il costo sostenuto dall’associazione dovranno concorrere nella determinazione complessiva del reddito imponibile degli operatori economici coinvolti nelle attività professionali ed artistiche.

Imputazioni fiscali secondo le nuove disposizioni

Per quanto riguarda l’imputazione temporale dei componenti reddituali, l’Agenzia delle Entrate precisa che seguirà un criterio basato sul principio di cassa applicabile ai lavoratori autonomi. Di conseguenza, il costo relativo all’acquisto sarà rilevante ai fini IRPEF nell’anno in cui è stato sostenuto; mentre il valore nominale avrà importanza solo quando verrà effettivamente utilizzato in compensazione fiscale.

Nel caso specifico analizzato dall’agenzia nel contesto della richiesta dell’associazione professionale, ciò significa che mentre i costi saranno contabilizzati nell’anno in cui sono stati sostenuti , gli effetti positivi relativi al valore nominale emergeranno nei periodici futuri quando si procederà con la compensazione delle imposte dovute dal loro studio associativo.