Nuove istruzioni per la compilazione del Quadro RR nel modello “Redditi 2025-PF”

La circolare n. 105 del 27 giugno 2025 fornisce indicazioni sulla compilazione del Quadro RR per artigiani, commercianti e professionisti, riguardando contributi previdenziali e modalità di calcolo per l’anno d’imposta 2024.
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La circolare n. 105, pubblicata il 27 giugno 2025, fornisce indicazioni operative per la corretta compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”. Questa normativa è rivolta a coloro che sono iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, oltre alla Gestione separata. Le nuove disposizioni riguardano i contributi previdenziali dovuti per l’anno d’imposta 2024 e in acconto per il successivo anno fiscale.

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Dettagli sulla base imponibile e calcolo dei contributi

La circolare chiarisce le modalità di determinazione della base imponibile e di calcolo dei contributi previdenziali. È importante notare che la base imponibile concordata ai fini fiscali ha rilevanza anche per la contribuzione previdenziale. Tuttavia, i contribuenti possono optare per il versamento basato sul reddito effettivo se questo risulta superiore a quello concordato.

I soggetti interessati comprendono titolari di imprese artigiane o commerciali e soci con posizione assicurativa INPS, inclusi i familiari collaboratori. La base imponibile è rappresentata dal reddito d’impresa dell’anno fiscale precedente , al netto delle perdite pregresse.

Per quanto riguarda le soglie di contribuzione, si fa riferimento al minimale di reddito stabilito dalla legge n. 233/1990. Oltre a questo minimale, è prevista una ulteriore contribuzione sulle quote di reddito eccedente tale soglia.

In caso di adesione al concordato preventivo biennale , gli interessati hanno la possibilità di calcolare i contributi sul reddito concordato oppure sul reddito effettivo se quest’ultimo supera quello stabilito nel CPB stesso. È comunque obbligatorio versare una contribuzione almeno pari al minimale previsto.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

Un altro gruppo coinvolto da queste disposizioni comprende i professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Questo include liberi professionisti che generano redditi da lavoro autonomo secondo quanto previsto dall’articolo 53 del DPR n. 917/1986; rientrano in questa categoria anche coloro che partecipano a studi associati o società semplici con attività lavorativa autonoma.

Per questi professionisti, la base imponibile è rappresentata dal reddito da lavoro autonomo dichiarato ai fini fiscali. Le aliquote applicabili variano: l’aliquota ordinaria è fissata al 26,07% per chi non ha altra previdenza obbligatoria; tuttavia, vi sono eccezioni come quella dei magistrati onorari che beneficiano di un’aliquota ridotta pari al 25,72%. Per chi dispone già di altre coperture previdenziali o percepisce pensione si applica un’aliquota ridotta del 24%.

Anche in questo caso esiste l’opzione CPB: gli aderenti possono scegliere se calcolare i contributi sulla base del reddito concordato oppure su quello effettivo qualora sia più vantaggioso.

Lavoratori autonomi sportivi dilettantistici

La circolare si estende anche ai lavoratori autonomi sportivi dilettantistici come atleti, allenatori e direttori tecnici registrati presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La loro base imponibile corrisponde all’intera somma dei compensi percepiti come sportivi superiormente alla franchigia annuale fissata a €5.000; questa franchigia non può essere utilizzata se già impiegata nella determinazione degli altri tipi di redditi tassabili quali collaborazione coordinata o lavoro occasionale.

Le aliquote previste includono una percentuale IVS fissata attualmente al 25%, fino all’anno fiscale successivo . Questa aliquota viene calcolata sul cinquanta percento della base imponibile totale ricevuta dagli sportivi dilettanti ed include ulteriormente un’aggiunta dello 1,23% destinato alle prestazioni non pensionistiche come malattia e maternità.

Per chi non possiede altre forme obbligatorie d’assicurazione sociale l’aliquota complessiva può arrivare fino al massimo consentito dal sistema INPS pari a circa il 26%, mentre coloro già coperti da altre forme previdenziali pagheranno un’aliquota ridotta del 24%.

Modalità di versamento e scadenze

È fondamentale rispettare le scadenze relative ai pagamenti dei contributi dovuti sia a saldo per l’anno fiscale corrente sia in acconto rispetto all’anno successivo . I termini sono quelli previsti dalle normative fiscali generali riguardanti le imposte sui redditi ed esiste inoltre la possibilità offerta dall’amministrazione tributaria italiana agli utenti della rateizzazione degli importi dovuti mediante appositi codici tributo dedicati all’invio telematico delle pratiche burocratiche necessarie ad evitare sanzioni pecuniarie derivanti dai ritardi nei versamenti stessi.

Inoltre resta sempre aperta l’opzione della compensazione con eventuali crediti fiscali o previdenziali accumulatisi negli anni precedenti.

Per ulteriori dettagli operativi sui nuovi requisiti previsti dalla circolare n°105 datata giugno ’25, gli interessati possono consultare direttamente il testo integrale disponibile sul sito ufficiale dell’INPS nella sezione “Normativa”.