Nuove regole per l’indennità di disoccupazione Naspi: chiarimenti dall’Inps

L’Inps, con la circolare n. 98/2025, chiarisce le nuove regole per l’indennità di disoccupazione Naspi, estendendo i diritti a lavoratori dimissionari che perdono un nuovo impiego involontariamente.
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Con la circolare n. 98/2025, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’applicazione dell’articolo 1, comma 180 della Legge di Bilancio 2025. Questo intervento normativo modifica le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione Naspi e si rivolge specificamente ai lavoratori che, dopo essersi dimessi, trovano un nuovo impiego e lo perdono involontariamente entro un anno.

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La platea dei beneficiari

La riforma introduce una nuova logica nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione. Essa è destinata a lavoratori che hanno lasciato volontariamente il proprio posto ma che successivamente hanno trovato lavoro e lo hanno perso per cause non imputabili a loro. Questa modifica si inserisce nel contesto della normativa esistente, dove l’indennità viene concessa solo in caso di perdita del lavoro non attribuibile al dipendente.

Il nuovo requisito contributivo stabilisce che affinché un lavoratore possa accedere alla Naspi dopo una cessazione involontaria del contratto, deve aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione tra la data della cessazione volontaria e quella della successiva cessazione involontaria. Questa novità rappresenta un cambio rispetto al regime ordinario dove il calcolo delle settimane contributive si basava sul quadriennio precedente alla disoccupazione.

L’intento del legislatore è chiaro: prevenire possibili abusi da parte dei lavoratori che potrebbero dimettersi con l’intenzione di accedere poi indebitamente all’indennità attraverso una nuova assunzione temporanea seguita da licenziamento involontario.

Applicabilità delle nuove norme

Secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 98/2025, il nuovo requisito delle 13 settimane sarà applicabile esclusivamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal primo gennaio 2025 in presenza di una precedente cessazione volontaria o naturale avvenuta nei dodici mesi precedenti. Per calcolare le settimane necessarie ai fini dell’accesso alla Naspi saranno considerate solo quelle retribuite con contribuzione piena; inclusi anche i contributi figurativi per maternità e congedo parentale durante il rapporto lavorativo attivo.

È importante notare che anche i periodi trascorsi all’estero nei Paesi convenzionati e le assenze per malattia dei figli saranno presi in considerazione nel conteggio delle settimane necessarie per soddisfare il requisito richiesto dalla nuova normativa. Inoltre, la contribuzione agricola sarà inclusa se rispetta determinati criteri stabiliti dalla legge.

Eccezioni al nuovo criterio

La circolare specifica anche quali situazioni rimangono escluse dall’ambito d’applicabilità del nuovo criterio introdotto dalla legge. Le dimissioni presentate per giusta causa – come quelle dovute a trasferimenti aziendali privi di fondamento organizzativo – continueranno a garantire accesso alla Naspi secondo le regole ordinarie senza dover rispettare il vincolo delle tredici settimane.

Altre eccezioni comprendono le dimissioni avvenute durante i periodi protetti da maternità o paternità e quelle derivanti da risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’articolo 7 della Legge n.604/1966.

Un ulteriore aspetto interpretativo riguarda le dimissioni dovute a trasferimenti verso sedi distanti oltre cinquanta chilometri dalla residenza o difficilmente raggiungibili tramite mezzi pubblici; in questi casi particolari potrebbe essere riconosciuto comunque diritto alla prestazione assistenziale senza dover rispettare il vincolo delle tredici settimane previsto dal nuovo regolamento.

Questa riforma rappresenta quindi un cambiamento significativo nelle condizioni d’accesso alla Naspi ed è destinata ad avere ripercussioni su molti lavoratori nel contesto attuale caratterizzato da elevata mobilità professionale.

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