La questione delle detrazioni fiscali per ristrutturazione in caso di vendita di un immobile è un tema rilevante per molti proprietari. In particolare, ci si chiede se le agevolazioni fiscali, già previste dalla legge ma non completamente sfruttate al momento della cessione dell’immobile, possano essere trasferite all’acquirente o se vengano perse dal venditore. Questo articolo chiarisce i punti chiave riguardanti la normativa vigente e le modalità di gestione delle detrazioni.
Detrazioni fiscali e trasferimento all’acquirente
Secondo l’articolo 16-bis del T.U.I.R., al comma 8, nel caso in cui un’unità immobiliare venga venduta dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione, il proprietario può trasferire all’acquirente le detrazioni non utilizzate. Questa disposizione è fondamentale per garantire che il nuovo proprietario possa beneficiare delle agevolazioni residue relative ai lavori eseguiti sull’immobile. Tuttavia, è importante notare che questo trasferimento avviene solo se non vi sono clausole contrarie nell’atto di vendita.
In assenza di un accordo specifico tra le parti riguardo alla gestione delle detrazioni durante la transazione immobiliare, il venditore ha comunque la possibilità di mantenere le agevolazioni non sfruttate. La circolare n. 7/2021 dell’Amministrazione finanziaria chiarisce che una scrittura privata può attestare questa volontà del venditore e consentirgli così di continuare a fruire dei benefici fiscali anche dopo la vendita.
È fondamentale che i contribuenti siano coerenti nelle dichiarazioni dei redditi rispetto agli accordi presi durante la transazione immobiliare. Ciò significa che l’ex proprietario deve seguire quanto stabilito nell’accordo per poter continuare a utilizzare i bonus ristrutturazione disponibili.
Normativa sulle agevolazioni per ristrutturazione
L’articolo 16-bis del T.U.I.R., oltre a disciplinare il trasferimento delle detrazioni in caso di vendita dell’immobile, stabilisce anche quali spese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Queste comprendono interventi volti alla riqualificazione energetica e alla manutenzione straordinaria degli edifici residenziali e delle loro pertinenze. Sono esclusi gli edifici destinati ad attività produttive o commerciali.
Nel 2025, è prevista una detrazione fiscale del 50% solo per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali; mentre per seconde case o immobili diversi si applica una riduzione della percentuale al 36%. È importante sottolineare che l’importo massimo su cui calcolare queste detrazioni non può superare i 96 mila euro per unità immobiliare; quindi l’ammontare massimo ottenibile attraverso tali benefici arriva fino a un totale complessivo pari a 48 mila euro da suddividere in dieci quote annuali uguali.
Queste misure hanno come obiettivo quello stimolare investimenti nel settore edilizio italiano ed incentivare comportamenti corretti nei confronti della tassazione sul patrimonio immobiliare nazionale.
Gestione fiscale post-vendita
In sintesi, quando si vende un immobile su cui sono state effettuate opere soggette a bonus ristrutturazione rimane cruciale comprendere come gestire correttamente le eventualità legate alle agevolazioni fiscali residue. I venditori devono prestare attenzione agli accordi stipulati con gli acquirenti riguardo alle deduzioni disponibili affinché possano continuare ad usufruirne senza incorrere in problematiche con l’Agenzia delle Entrate durante la dichiarazione dei redditi successiva alla cessione dell’immobile.
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